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Ordinanza ministeriale "Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

  • Immagine del redattore: Aldo Gelli
    Aldo Gelli
  • 9 ott 2025
  • Tempo di lettura: 2 min
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Esche all'interno di un erogatore
Esche all'interno di un erogatore

Sulla Gazzetta della Repubblica Italiana Serie Generale n. 212 del 12/09/2025 è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 Agosto 2025 dal titolo "Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".

Siamo oramai abituati al risalto che queste ordinanze ottengono facendo luce sia sul dannosissimo fai da te degli utenti finali ma anche sul pressappochismo di molti cosiddetti professionisti che non applicano le consuete norme richieste dalla gestione delle esche avvelenate creando problemi e costringendo a emanare leggi/ordinanze aggiuntive per tutelare gli animali domestici vittime di lavori scadenti, grossolani e assolutamente non professionali. In questo caso viene richiesto che il veterinario segnali per via telematica eventuali sintomi di avvelenamento (sia per gli animali domestici che per quelli selvatici).

Ma non è della trafila burocratica di cui vi vogliamo parlare bensì del contenuto dell'art 6. (l'unico che ci riguarda veramente da vicino).

Infatti, sta suscitando molto scalpore una frase presente al comma 2 che prescrive che "Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori…"

A causa di questa indicazione sono subito arrivate diverse telefonate preoccupate da alcuni disinfestatori che hanno letto l'Ordinanza: "Adesso come facciamo", "Ma se io mi dimentico un po’ di esca ne sono responsabile per la vita!" e tantissime altre, tutte dello stesso tenore.

Beh, ve lo vogliamo proprio dire: non c'è niente di nuovo!!!

Vi ricordiamo che la legge è stabilita dall'etichetta e che tutti noi dobbiamo sempre, sempre, attenerci alle etichette per le modalità di utilizzo dei prodotti.

È vero, le etichette sono leggermente differenti l'una dall'altra ma quando si acquista e si utilizza il prodotto XYZ della PincoPallino Corporation si è obbligati a utilizzare l'esca esattamente come prescritto in etichetta, dimenticandoci di altre esche con caratteristiche identiche.

Cosa c'è scritto in alcune di queste etichette?

  • "Alla fine del trattamento, smaltire l’esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente."

  • "Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche."

  • "Terminata la disinfestazione si devono distruggere la esche residue o eliminarle in luogo idoneo"

Quindi sono oramai più di dieci anni che sulle etichette dei prodotti rodenticidi abbiamo già scritto cosa fare una volta terminato il servizio.

Non c’è niente di nuovo.

Ma quanti si sono stupiti di quanto stabilito dall’ordinanza!

Non ci stancheremo mai di dire che è FONDAMENTALE leggere le etichette dei prodotti che si utilizzano, di comprenderle e assimilarle e, soprattutto, trasmettete questo ai vostri collaboratori.

Questo è il primo passo per elevare il vostro lavoro.

Solo così diventerete persone veramente qualificate che escono tutte le mattine per svolgere il proprio lavoro in maniera seria e professionale.

Se vogliamo elevarci a Professionista Formato, formiamoci davvero, leggiamo ciò che abbiamo in mano senza aspettare corsi (che pure sono importantissimi) o fantomatici patentini.

Siamo noi e voi che dobbiamo fare la differenza: allora facciamola!!!

Vi facciamo notare inoltre che sull'ordinanza c'è anche scritto che occorre segnalare l’intervento di derattizzazione tramite avvisi nelle zone interessate con 5 giorni lavorativi di anticipo.

Vi consigliamo comunque di leggere interamente l’ordinanza.

 

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